TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA
Art. 1 (Costituzione e denominazione)
È costituita, con sede nel comune di Milano la Società Cooperativa denominata “MARTINENGO società cooperativa sociale”.
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell’organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.
Art. 2 (Durata)
La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.
TITOLO II
SCOPO – OGGETTO
Art. 3 (Scopo mutualistico)
Art. 4 (Oggetto sociale)
La societa' prefiggendosi l'obiettivo di favorire l'inserimento lavorativo dei soci in attivita' assistenziali con intervento professionale qualificato e di concorrere alla promozione dei servizi sociali anche in collegamento con gli enti locali, si propone di prestare tramite il prevalente lavoro dei propri soci, i seguenti servizi:
a) assistenza a domicilio ai bambini, garantendone la cura, la sorveglianza, la salvaguardia e quanto altro attiene agli aspetti educativi;
b) assistenza a domicilio per conto di privati e di Enti agli anziani, ai malati, agli handicappati, agli invalidi, impegnandosi in ciò che attiene ad una esistenza sana e dignitosa e quindi inserita nel contesto sociale;
c) l'assistenza di cui sopra anche in caso di degenza presso gli ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;
d) servizi domestici, familiari, condominiali in genere attraverso una opportuna organizzazione del lavoro dei soci, e di pulizia in generale di negozi, magazzini, locali di enti pubblici e privati;
e) prestazioni sanitario-assistenziali di tipo ambulatoriale, nonchè iniziative di educazione sanitaria;
f) assistenza educativa di sostegno scolastico;
g) iniziative culturali e ricreative tendenti alla socializzazione e alla promozione umana.
Essa si propone inoltre:
- di favorire la formazione professionale dei propri soci tramite programmi ed iniziative idonee;
- di contribuire alle iniziative degli Enti locali tendenti a mantenere nell'ambiente naturale, cioè la famiglia, l'anziano, il bambino, l'infermo, l'handicappato, nonchè a tutte le iniziative che sul territorio prenderanno vita a favore di dette categorie di cittadini;
- di gestire ritrovi, colonie e strutture per l'infanzia e gli anziani.
Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi
Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi o elenchi.
Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all’attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.
La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall’art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste
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