Stralci dello statuto

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA


Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita, con sede nel comune di Milano la Società Cooperativa denominata “MARTINENGO società cooperativa sociale”.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell’organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.


Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.


TITOLO II

SCOPO – OGGETTO


Art. 3 (Scopo mutualistico)


Art. 4 (Oggetto sociale)

La societa' prefiggendosi l'obiettivo di favorire l'inserimento lavorativo dei soci in attivita' assistenziali con intervento professionale qualificato e di concorrere alla promozione dei servizi sociali anche in collegamento con gli enti locali, si propone di prestare tramite il prevalente lavoro dei propri soci, i seguenti servizi:

a)  assistenza a domicilio ai bambini, garantendone la cura, la sorveglianza, la salvaguardia e quanto altro attiene agli aspetti educativi;

b) assistenza a domicilio per conto di  privati  e  di  Enti agli anziani, ai malati, agli handicappati,  agli  invalidi, impegnandosi in ciò che attiene  ad  una  esistenza  sana  e dignitosa e quindi inserita nel contesto sociale;

c)  l'assistenza  di  cui  sopra  anche  in caso di degenza presso  gli  ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;

d) servizi  domestici,  familiari,  condominiali  in  genere attraverso una opportuna organizzazione del lavoro dei soci, e  di  pulizia  in  generale di negozi, magazzini, locali di enti pubblici e privati;

e)    prestazioni    sanitario-assistenziali     di     tipo ambulatoriale, nonchè iniziative di educazione sanitaria;

f) assistenza educativa di sostegno scolastico;

g)  iniziative  culturali   e   ricreative   tendenti   alla socializzazione e alla promozione umana.

Essa si propone inoltre:

- di favorire la formazione professionale  dei  propri  soci tramite programmi ed iniziative idonee;

-  di contribuire alle iniziative degli Enti locali tendenti a  mantenere  nell'ambiente  naturale,  cioè  la   famiglia, l'anziano, il bambino, l'infermo, l'handicappato,  nonchè  a tutte le iniziative che sul territorio  prenderanno  vita  a favore di dette categorie di cittadini;

-  di  gestire ritrovi, colonie e strutture per l'infanzia e gli anziani.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi o elenchi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all’attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti  finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall’art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste


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